Salta al contenuto principale

Crea un contratto

Questo template non costituisce consulenza legale: verifica e personalizza con un professionista prima dell'uso.

Rif. COMMERCI
Commerciale - Attività senza contatto col pubblico - ordinario - nessuna
Informazioni sul documento

Il presente contratto è stato redatto sulla base dei dati e delle opzioni selezionate dalle parti tramite piattaforma digitale.

Le parti dichiarano di aver letto attentamente il contenuto del presente documento, di averne compreso integralmente le clausole e di ritenerlo conforme alla propria volontà negoziale.

Resta ferma la necessità di adempiere agli obblighi di legge connessi alla tipologia contrattuale prescelta (es. registrazione, eventuale attestazione di rispondenza, comunicazioni obbligatorie).

TRA

Il Sig./La Sig.ra ,

nato/a a il ,

Codice Fiscale ,

residente in ,

(di seguito denominato/a "Locatore")

E

Il Sig./La Sig.ra ,

nato/a a il ,

Codice Fiscale ,

residente in ,

(di seguito denominato/a "Conduttore")

Con l'intervento dell'agenzia immobiliare ,

con sede in , P.IVA ,

iscritta al REA n. , che ha svolto attività di mediazione ai sensi della normativa vigente.

Le parti, come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue.

Commerciale - Attività senza contatto col pubblico - ordinario - nessuna
Rif. COMMERCI
Pagina 2 / 2
Premesso che

Il Locatore dichiara di avere la piena disponibilità dell'immobile e di concederlo in locazione al Conduttore, che accetta, alle condizioni di seguito riportate.

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il Locatore concede in locazione al Conduttore, che accetta, l'unità immobiliare sita in , n. , piano , interno piano T, interno locale 2, comprensiva delle eventuali pertinenze e accessori indicati nel presente contratto (di seguito, l'“Immobile”).

L'Immobile risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di , foglio , particella , subalterno , categoria catastale .

L'Immobile è concesso per uso diverso dall'abitativo ai sensi degli artt. 27 e ss. L. 392/1978, per lo svolgimento dell'attività di , attività alberghiera: , attività a contatto col pubblico: .

È fatto divieto al Conduttore di mutare la destinazione d'uso senza il preventivo consenso scritto del Locatore e nel rispetto della normativa vigente.

Pertinenze: 

Sono altresì comprese nella locazione le seguenti pertinenze: retrobottega e servizio igienico.

Art. 2 - Destinazione d'uso

La destinazione pattuita all'articolo precedente ha carattere essenziale ai fini del presente contratto.

Il Conduttore si impegna a non modificare l'attività esercitata nell'Immobile senza il preventivo consenso scritto del Locatore.

Restano a esclusivo carico del Conduttore l'ottenimento e il mantenimento di tutte le autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività, senza che eventuali limitazioni o provvedimenti delle autorità competenti possano costituire motivo di risoluzione o di riduzione del canone, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Art. 3 - Durata

Il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 27 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, per uso diverso dall'abitativo e avrà durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal  e scadenza al .

Alla prima scadenza il contratto si rinnoverà automaticamente per ulteriori anni 6 (sei), salvo disdetta da parte del Locatore, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza, nei casi e con le modalità tassativamente previsti dalla legge.

Il diniego di rinnovo alla prima scadenza potrà essere esercitato dal Locatore esclusivamente per i motivi di cui all'art. 29 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

Restano impregiudicate le eventuali facoltà di recesso anticipato spettanti al Conduttore nei casi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

Art. 4 - Canone e modalità di pagamento

Il canone di locazione è convenuto in €  mensili, da corrispondersi entro il giorno  di ogni mese.

Le parti convengono che il pagamento del canone e di ogni altro importo dovuto in forza del presente contratto avverrà, quale modalità ordinaria di adempimento concordata, tramite la piattaforma digitale “Brevam”, che consente la gestione e la tracciabilità dei pagamenti mediante intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

La piattaforma costituisce esclusivamente uno strumento tecnico di gestione del pagamento e di registrazione delle operazioni effettuate; essa non assume obblighi di garanzia circa il buon esito delle singole transazioni, che restano soggette alla disponibilità dei fondi del Conduttore e alle condizioni dell'intermediario di pagamento.

Il pagamento si considera effettuato alla data di esecuzione dell'operazione tramite la piattaforma, salvo buon fine della transazione.

In caso di temporaneo e comprovato malfunzionamento tecnico della piattaforma o di oggettiva impossibilità di utilizzo della stessa, il pagamento potrà essere effettuato mediante strumenti alternativi tracciabili concordati tra le parti, fermo restando l'obbligo del Conduttore di rispettare le scadenze pattuite.

Dati convenuti per l'effettuazione dei pagamenti alternativi:

IBAN:  Intestatario: 

Causale (suggerita): “

Art. 5 - Garanzie

Garanzia prevista: 

Le parti convengono che non è prevista alcuna garanzia.

Art. 6 - Spese, oneri e utenze

Le spese relative alla gestione ordinaria dell'Immobile e dei servizi comuni, ove presenti, sono a carico del Conduttore.

Restano a carico del Conduttore, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • spese condominiali ordinarie;
  • spese per consumi di acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento, raffrescamento, telefono e connessioni dati;
  • tassa rifiuti (TARI) e ogni altro tributo o tariffa correlata all'attività esercitata nell'Immobile.

Restano a carico del Locatore le spese di manutenzione straordinaria e quelle relative alla struttura dell'edificio, salvo diverso accordo scritto tra le parti nei limiti consentiti dalla legge.

Il Conduttore si impegna a provvedere alla voltura o attivazione delle utenze entro i termini concordati.

Art. 7 - Manutenzione, riparazioni e opere

Il Conduttore si obbliga a mantenere l'Immobile in buono stato di conservazione e manutenzione, eseguendo a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e le riparazioni di piccola entità, nonché quelle rese necessarie dall'uso dell'Immobile e dall'attività esercitata.

Restano a carico del Locatore le riparazioni straordinarie relative alla struttura dell'edificio, salvo che si rendano necessarie per fatto o colpa del Conduttore.

Qualsiasi intervento di modifica, adattamento o trasformazione dell'Immobile necessario per l'esercizio dell'attività dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Locatore. Le relative spese, autorizzazioni amministrative e adempimenti tecnici restano a esclusivo carico del Conduttore.

Salvo diverso accordo scritto, le migliorie e addizioni eventualmente apportate non daranno diritto ad alcuna indennità o rimborso e resteranno acquisite all'Immobile al termine della locazione, senza obbligo di corrispettivo, fatta salva la facoltà del Locatore di richiedere il ripristino dello stato originario.

Le parti si impegnano a redigere, ove possibile, verbale di consegna dell'Immobile con descrizione dello stato dei luoghi e delle eventuali dotazioni. Alla cessazione del rapporto il Conduttore riconsegnerà l'Immobile libero da persone e cose e nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento d'uso.

Il Locatore, o suoi incaricati, potrà accedere all'Immobile previo congruo preavviso per verifiche, manutenzioni o visite in vista di vendita o nuova locazione, salvo casi di urgenza.

Art. 8 - Sublocazione e cessione

È vietata la sublocazione totale o parziale dell'Immobile senza il preventivo consenso scritto del Locatore.

La cessione del presente contratto è consentita esclusivamente nei casi previsti dall'art. 36 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

In caso di cessione dell'azienda esercitata nell'Immobile, il Conduttore potrà cedere il contratto di locazione unitamente all'azienda, dandone comunicazione al Locatore mediante lettera raccomandata A/R o PEC. Il Locatore potrà opporsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione solo per gravi motivi, ai sensi della normativa vigente.

In ogni caso, il Conduttore cedente resta responsabile in solido con il cessionario per le obbligazioni derivanti dal contratto fino alla liberazione espressa da parte del Locatore.

Art. 9 - Esclusione dell'indennità di avviamento

Le parti dichiarano che l'attività esercitata nell'Immobile non comporta contatto diretto con il pubblico degli utenti o dei consumatori ai sensi dell'art. 34 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

Pertanto, in caso di cessazione del rapporto, non troverà applicazione l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dalla citata normativa, salvo diverso accertamento in sede giudiziale circa la natura effettiva dell'attività svolta.

Resta fermo che nessuna indennità sarà dovuta nei casi espressamente esclusi dalla legge.

Recesso anticipato del Conduttore

Il Conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto per gravi motivi, ai sensi dell'art. 27 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, dandone comunicazione al Locatore mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Il recesso avrà effetto decorso il termine di preavviso, restando il Conduttore obbligato al pagamento del canone e degli oneri accessori fino alla scadenza del suddetto termine.

Restano salvi eventuali diversi accordi scritti tra le parti, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 10 - Regolamento condominiale, utilizzo dell'immobile e disciplina dell'attività

Il Conduttore dichiara di aver preso visione del regolamento condominiale, ove esistente, e si impegna a rispettarne integralmente le disposizioni, assumendo a proprio carico ogni conseguenza derivante da eventuali violazioni a lui imputabili.

Il Conduttore si obbliga altresì a rispettare eventuali regolamenti interni, disciplinari o di gestione del complesso immobiliare in cui è inserito l'Immobile, ivi compresi quelli relativi a orari di apertura, utilizzo delle parti comuni, installazione di insegne, impianti, canne fumarie o altre strutture connesse all'attività esercitata.

L'installazione di insegne, targhe, vetrofanie, impianti pubblicitari o altre forme di comunicazione visiva dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dal Locatore, fermo restando l'obbligo di ottenere eventuali autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Il Conduttore si impegna ad esercitare l'attività nel rispetto delle norme di legge e di buon vicinato, evitando immissioni moleste o dannose, quali rumori, vibrazioni, esalazioni, fumi o odori eccedenti la normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c.

È fatto divieto di utilizzare l'Immobile per attività diverse da quelle dichiarate o comunque illecite, pericolose o non conformi alla normativa vigente.

Eventuali sanzioni, spese o danni derivanti da violazioni delle disposizioni sopra richiamate resteranno a carico esclusivo del Conduttore.

Art. 11 - Recesso e disdetta

Il Conduttore può recedere anticipatamente dal presente contratto per gravi motivi, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, della Legge 27 luglio 1978, n. 392, dandone comunicazione al Locatore mediante lettera raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Le parti possono concordare per iscritto ulteriori ipotesi di recesso convenzionale, con indicazione del relativo termine di preavviso.

Alla prima scadenza contrattuale, il Locatore potrà negare il rinnovo esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall'art. 29 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, con comunicazione da effettuarsi almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

In mancanza di disdetta nei termini di legge, il contratto si rinnoverà automaticamente per ulteriori 6 (sei) anni.

Facolta di recesso anticipato convenzionale registrata ai fini operativi del presente contratto e del piano rate: 

Seleziona come gestire operativamente il recesso anticipato convenzionale in questo contratto.

Art. 12 - Regime fiscale e aggiornamento del canone

Regime fiscale selezionato: .

Le parti danno atto che il presente contratto è soggetto al regime fiscale ordinario previsto dalla normativa vigente.

L'imposta di registro sarà corrisposta nella misura e con le modalità previste dalla legge e ripartita tra le parti in egual misura, salvo diverso accordo scritto. Restano altresì dovute le imposte di bollo, ove previste.

Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente, entro il limite del 75% (settantacinquepercento) della variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, ai sensi dell'art. 32 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'aggiornamento è attivato dal Locatore mediante apposita richiesta tramite la piattaforma gestionale utilizzata per la gestione del contratto. La procedura prevede: (i) il Locatore avvia la richiesta indicando la data anniversario di riferimento; (ii) l'Agenzia inserisce i valori dell'indice FOI relativi al periodo base e al periodo corrente e propone il nuovo canone; (iii) il Locatore conferma l'importo definitivo, che non potrà in ogni caso eccedere il massimo calcolato applicando il 75% della variazione FOI annua al canone in vigore; (iv) il Conduttore viene informato dell'aggiornamento contestualmente alla conferma del Locatore.

L'aggiornamento decorre dalla data di decorrenza indicata al momento della conferma e non ha effetto retroattivo. In assenza di richiesta da parte del Locatore, il canone rimane invariato e il diritto all'aggiornamento non si accumula per gli anni successivi.

Clausola di comunicazione variazione regime fiscale

Il Locatore si impegna a comunicare per iscritto al Conduttore ogni eventuale variazione del regime fiscale applicato al presente contratto, ivi compresa la revoca o l'esercizio dell'opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dalla relativa decorrenza.

Qualora il contratto sia gestito tramite piattaforma digitale di pagamento o amministrazione, le parti si impegnano ad aggiornare tempestivamente anche sulla piattaforma le informazioni relative al regime fiscale applicabile, al fine di garantire coerenza tra la gestione operativa e la disciplina contrattuale.

Resta inteso che l'eventuale mancato aggiornamento sulla piattaforma non incide sulla validità del regime fiscale effettivamente applicato ai sensi di legge.

Art. 13 - Registrazione, adempimenti fiscali e imposte

Il presente contratto sarà registrato a cura del Locatore entro i termini di legge presso l'Agenzia delle Entrate, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Le imposte di registro e di bollo, ove dovute, saranno ripartite tra le parti in egual misura, ai sensi dell'art. 8 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo diverso accordo scritto.

In caso di proroga, cessione, risoluzione anticipata o altri adempimenti fiscali connessi al presente contratto, le relative imposte e spese saranno sostenute secondo quanto previsto dalla normativa vigente, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Resta inteso che l'eventuale utilizzo di piattaforme digitali per la gestione amministrativa del rapporto (ivi inclusi promemoria, archiviazione documentale o tracciamento dei pagamenti) ha finalità esclusivamente organizzative e non incide sugli obblighi fiscali e contrattuali gravanti sulle parti ai sensi di legge.

Art. 14 - Attestato di Prestazione Energetica, conformità e idoneità dell'immobile

Il Locatore dichiara che l'Immobile è dotato di Attestato di Prestazione Energetica (APE) in corso di validità, redatto ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, e di averne consegnato copia al Conduttore prima della sottoscrizione del presente contratto.

Il Conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relative alla prestazione energetica dell'Immobile e di averne preso visione.

Il Locatore dichiara, per quanto di propria competenza, che l'Immobile risulta conforme ai titoli edilizi e urbanistici esistenti ed è accatastato secondo la normativa vigente.

Resta inteso che l'idoneità dell'Immobile allo svolgimento della specifica attività esercitata dal Conduttore, nonché l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, nulla osta o altri provvedimenti amministrativi eventualmente necessari, restano a esclusivo carico e responsabilità del Conduttore.

Il Conduttore dichiara di aver verificato preventivamente l'idoneità dell'Immobile rispetto all'attività che intende svolgere e di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali e utilizzo di piattaforme digitali

Il trattamento dei dati personali delle parti avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché della normativa nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna parte dichiara di agire, con riferimento ai dati personali dell'altra parte acquisiti nell'ambito del presente contratto, in qualità di autonomo titolare del trattamento, trattando i dati esclusivamente per finalità connesse alla conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per l'adempimento di obblighi di legge.

Qualora per la gestione del rapporto venga utilizzata una piattaforma digitale o applicazione informatica (ivi inclusa la piattaforma "Brevam"), ciascuna parte:

  • dichiara di aver preso visione delle relative informative privacy e condizioni d'uso;
  • si impegna a utilizzare la piattaforma nel rispetto della normativa vigente;
  • resta esclusivamente responsabile della correttezza, liceità e aggiornamento dei dati personali inseriti o comunicati tramite la stessa.

La piattaforma digitale eventualmente utilizzata costituisce mero strumento tecnico di gestione operativa del rapporto (quale, a titolo esemplificativo, tracciamento pagamenti, promemoria, archiviazione documentale o comunicazioni) e opera quale autonomo titolare o responsabile del trattamento secondo quanto previsto nella propria documentazione privacy, senza assumere alcun ruolo nella determinazione delle finalità e modalità del trattamento effettuato dalle parti nell'ambito del presente contratto.

Resta espressamente esclusa ogni responsabilità della piattaforma per:

  • l'uso improprio o illecito dei dati personali da parte delle parti;
  • l'inserimento di dati inesatti, non aggiornati o riferiti a soggetti terzi senza idoneo presupposto giuridico;
  • trattamenti effettuati al di fuori delle funzionalità tecniche messe a disposizione.

Ciascuna parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra parte e l'eventuale gestore della piattaforma digitale da ogni pretesa, sanzione, danno o richiesta risarcitoria derivante da violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali imputabili alla propria condotta.

Art. 16 - Morosità, interessi e tutela del Locatore

Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione o degli oneri accessori alle scadenze pattuite costituisce inadempimento contrattuale ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, il ritardo nel pagamento del canone superiore a 20 (venti) giorni dalla scadenza, ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori per un importo pari ad almeno due mensilità del canone, legittima il Locatore ad agire per la risoluzione del contratto e per il rilascio dell'Immobile nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Sulle somme dovute e non corrisposte matureranno automaticamente interessi di mora nella misura del tasso legale pro tempore vigente, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza, fatto salvo il maggior danno ove provato.

Resta salva la facoltà del Locatore di richiedere il rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito, nei limiti consentiti dalla legge.

L'eventuale accettazione di pagamenti tardivi o parziali non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dall'inadempimento né modifica delle scadenze contrattuali.

Ogni valutazione in ordine alla risoluzione del contratto resta comunque rimessa all'autorità giudiziaria competente, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 17 - Comunicazioni tra le parti

Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita se trasmessa:

  • a mezzo raccomandata A/R;
  • a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
  • a mezzo posta elettronica ordinaria, purché sia possibile dimostrarne l'avvenuta ricezione;
  • ovvero tramite eventuale piattaforma digitale di gestione del rapporto contrattuale, ove utilizzata dalle parti.

Le comunicazioni saranno inviate ai recapiti indicati in premessa o a quelli successivamente comunicati per iscritto.

Le comunicazioni effettuate tramite PEC si considerano ricevute alla data risultante dalla ricevuta di consegna; quelle inviate tramite raccomandata si considerano ricevute alla data risultante dall'avviso di ricevimento o, in caso di compiuta giacenza, decorsi i termini di legge.

L'eventuale utilizzo di una piattaforma digitale per l'invio di notifiche o comunicazioni ha valore di strumento tecnico di trasmissione; resta onere delle parti verificare periodicamente i recapiti forniti e le notifiche ricevute.

Il mancato aggiornamento dei recapiti non potrà essere opposto come causa di inefficacia delle comunicazioni regolarmente inviate all'ultimo indirizzo noto.

Art. 18 - Foro competente, mediazione e norme finali

Per ogni controversia derivante dal presente contratto o comunque ad esso connessa si applicano le disposizioni in materia di competenza territoriale previste per le locazioni, ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. È competente il Tribunale del luogo in cui è situato l'Immobile, salvo inderogabili disposizioni di legge.

Le parti prendono atto che, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per le controversie in materia di locazione è previsto il previo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ove applicabile.

Qualora una o più clausole del presente contratto dovessero essere dichiarate nulle o inefficaci, le restanti disposizioni resteranno pienamente valide ed efficaci tra le parti.

Il presente contratto costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, avente ad oggetto l'Immobile.

Ogni modifica o integrazione al presente contratto dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le parti.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla Legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché alla normativa speciale vigente in materia di locazioni ad uso diverso dall'abitativo.

Art. 19 - Diritto di prelazione e retratto (art. 38-39 L. 392/1978)

In caso di trasferimento a titolo oneroso dell'Immobile locato, il Locatore è tenuto a notificare al Conduttore, con atto notarile o lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), le condizioni alle quali intende cedere l'Immobile, ai sensi dell'art. 38 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il Conduttore ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione — ovvero di acquistare l'Immobile alle medesime condizioni comunicate dal Locatore — entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta notifica, mediante dichiarazione scritta inviata con le stesse modalità.

Qualora il Locatore intenda trasferire l'Immobile a condizioni più favorevoli rispetto a quelle notificate al Conduttore, è tenuto a notificare nuovamente le nuove condizioni; il Conduttore può esercitare la prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla nuova notifica.

Ai sensi dell'art. 39 della medesima legge, qualora il Locatore trasferisca l'Immobile senza rispettare le disposizioni di cui all'art. 38 ovvero a condizioni diverse da quelle comunicate, il Conduttore ha diritto, entro 6 (sei) mesi dalla trascrizione del contratto di compravendita, di riscattare l'Immobile dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, mediante il versamento del prezzo pagato dal compratore.

Il diritto di prelazione non si applica nei casi di trasferimento a titolo gratuito (donazione, successione), né nei casi espressamente esclusi dalla normativa vigente.

Le parti prendono atto che la gestione della procedura di prelazione resta a esclusivo carico del Locatore e dell'Agenzia e non è gestita automaticamente dalla piattaforma digitale eventualmente utilizzata per la gestione del contratto.

Clausola relativa alla piattaforma digitale

La piattaforma digitale eventualmente utilizzata per la generazione, gestione o archiviazione del presente contratto costituisce esclusivamente uno strumento tecnico di supporto alla compilazione, organizzazione e tracciabilità delle operazioni connesse al rapporto locatizio.

La piattaforma non è parte del presente contratto e non assume diritti, obblighi o responsabilità propri del Locatore o del Conduttore.

Eventuali funzioni digitali di invio, promemoria, conferma o firma hanno valore organizzativo e operativo nei limiti della normativa vigente e non sostituiscono gli adempimenti di legge eventualmente richiesti per la validità, efficacia o registrazione del contratto.

Le parti restano uniche responsabili:

  • della correttezza e veridicità dei dati inseriti,
  • della verifica del contenuto contrattuale prima della sottoscrizione,
  • dell'adempimento degli obblighi fiscali e normativi connessi al rapporto.
Allegati
Inventario
Verbale di consegna
Regolamento condominiale
Planimetria
Altro:
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo e data
Intermediario (se presente)
Il Locatore
Il Conduttore
Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Conduttore dichiara di aver letto e di approvare specificamente e separatamente le seguenti clausole del presente contratto: Art. 4, Art. 7, Art. 8, Art. 11, Art. 16, Art. 18. La firma apposta qui di seguito costituisce specifica approvazione scritta di tali clausole, distinta e aggiuntiva rispetto alla sottoscrizione del contratto.

Il Conduttore — Firma di specifica approvazione
(firma distinta obbligatoria ex art. 1341 c.c.)