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Rif. COMMERCI
Box / Deposito - Solo deposito beni - ordinario - nessuna
Informazioni sul documento

Il presente contratto è stato redatto sulla base dei dati e delle opzioni selezionate dalle parti tramite piattaforma digitale.

Le parti dichiarano di aver letto attentamente il contenuto del presente documento, di averne compreso integralmente le clausole e di ritenerlo conforme alla propria volontà negoziale.

Resta ferma la necessità di adempiere agli obblighi di legge connessi alla tipologia contrattuale prescelta (es. registrazione, eventuale attestazione di rispondenza, comunicazioni obbligatorie).

TRA

Il Sig./La Sig.ra ,

nato/a a il ,

Codice Fiscale ,

residente in ,

(di seguito denominato/a "Locatore")

E

Il Sig./La Sig.ra ,

nato/a a il ,

Codice Fiscale ,

residente in ,

(di seguito denominato/a "Conduttore")

Con l'intervento dell'agenzia immobiliare ,

con sede in , P.IVA ,

iscritta al REA n. , che ha svolto attività di mediazione ai sensi della normativa vigente.

Le parti, come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue.

Box / Deposito - Solo deposito beni - ordinario - nessuna
Rif. COMMERCI
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Premesso che

Il Locatore dichiara di avere la piena disponibilità dell'immobile e di concederlo in locazione al Conduttore, che accetta, alle condizioni di seguito riportate.

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il Locatore concede in locazione al Conduttore, che accetta, l'unità immobiliare sita in , n. , identificata al Catasto Fabbricati del Comune di , foglio , particella , subalterno , categoria catastale (di seguito, l'“Immobile”).

L'Immobile è concesso in locazione ad uso diverso dall'abitativo, esclusivamente per la seguente destinazione:

Ricovero autoveicoli e/o motoveicoli (box / autorimessa)Deposito di beni mobili
⚠ Avviso legale — Uso commerciale/imprenditoriale del box o deposito: Questo contratto è redatto ai sensi dell'art. 1571 e ss. c.c. per uso privato di box o deposito. Qualora il Conduttore utilizzi l'immobile nell'esercizio di un'attività di impresa, artigianale, industriale o professionale — anche in modo non esclusivo — il contratto potrebbe essere ricondotto alla disciplina delle locazioni commerciali (L. 392/1978), con conseguente applicazione delle norme imperative ivi previste (durata minima 6+6, indennità di avviamento, prelazione, ecc.), indipendentemente dalla qualificazione scelta dalle parti. La verifica della reale destinazione d'uso da parte del conduttore e la correttezza della qualificazione contrattuale sono responsabilità esclusiva delle parti e del mediatore incaricato. Brevam si limita a fornire lo strumento di redazione e non assume alcuna responsabilità per la qualificazione legale del contratto né per le conseguenze derivanti da un utilizzo difforme da quello dichiarato.

È fatto espresso divieto al Conduttore di:

  • utilizzare l'Immobile per finalità abitative;
  • svolgere attività commerciali o professionali aperte al pubblico;
  • mutare la destinazione d'uso pattuita senza il preventivo consenso scritto del Locatore e nel rispetto della normativa vigente.

L'Immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Conduttore dichiara di conoscere e ritenere idoneo all'uso convenuto.

Art. 2 - Destinazione d'uso

La destinazione pattuita all'articolo precedente ha carattere essenziale ai fini del presente contratto.

Il Conduttore si impegna a utilizzare l'Immobile esclusivamente per l'uso convenuto e a non modificarne la destinazione senza il preventivo consenso scritto del Locatore.

È fatto divieto di detenere nell'Immobile materiali infiammabili, esplosivi, pericolosi o comunque vietati dalla normativa vigente o dal regolamento condominiale.

Art. 3 - Durata, rinnovo e recesso

Il presente contratto è stipulato per la durata di anni , con decorrenza dal  e scadenza al .

Alla scadenza, il contratto si rinnoverà tacitamente per un ulteriore periodo di pari durata, alle medesime condizioni, salvo disdetta comunicata da una delle parti all'altra mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno  mesi rispetto alla scadenza.

Le parti convengono espressamente che il presente contratto, avente ad oggetto un immobile destinato a uso diverso dall'abitativo per finalità esclusivamente private, non è soggetto alla disciplina inderogabile in materia di durata minima prevista per le locazioni ad uso commerciale di cui agli artt. 27 e ss. della Legge 27 luglio 1978, n. 392, non ricorrendone i presupposti.

Recesso anticipato convenzionale

Il Conduttore potrà recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Locatore a mezzo raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno  mesi.

Il recesso avrà effetto decorso il termine di preavviso, restando il Conduttore obbligato al pagamento del canone e degli eventuali oneri accessori maturati fino alla data di effettiva cessazione del rapporto.

Il Locatore potrà recedere anticipatamente esclusivamente nei casi previsti dalla legge ovvero per inadempimento del Conduttore, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Resta salva la facoltà delle parti di risolvere consensualmente il contratto in qualsiasi momento mediante accordo scritto.

Art. 4 - Canone e modalità di pagamento

Il canone di locazione è convenuto in €  mensili, da corrispondersi entro il giorno  di ogni mese.

Le parti convengono che il pagamento del canone e di ogni altro importo dovuto in forza del presente contratto avverrà, quale modalità ordinaria di adempimento concordata, tramite la piattaforma digitale “Brevam”, che consente la gestione e la tracciabilità dei pagamenti mediante intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

La piattaforma costituisce esclusivamente uno strumento tecnico di gestione del pagamento e di registrazione delle operazioni effettuate; essa non assume obblighi di garanzia circa il buon esito delle singole transazioni, che restano soggette alla disponibilità dei fondi del Conduttore e alle condizioni dell'intermediario di pagamento.

Il pagamento si considera effettuato alla data di esecuzione dell'operazione tramite la piattaforma, salvo buon fine della transazione.

In caso di temporaneo e comprovato malfunzionamento tecnico della piattaforma o di oggettiva impossibilità di utilizzo della stessa, il pagamento potrà essere effettuato mediante strumenti alternativi tracciabili concordati tra le parti, fermo restando l'obbligo del Conduttore di rispettare le scadenze pattuite.

Dati convenuti per l'effettuazione dei pagamenti alternativi:

IBAN:  Intestatario: 

Causale (suggerita): “

Art. 5 - Garanzie

Garanzia prevista: 

Le parti convengono che non è prevista alcuna garanzia.

Art. 6 - Spese, oneri e utenze

Sono a carico del Conduttore le spese relative all'uso dell'Immobile, nonché le eventuali spese condominiali ordinarie riferibili al bene locato, se inserito in un contesto condominiale.

Restano a carico del Conduttore, ove presenti:

  • le spese per consumi di energia elettrica o altri servizi individuali;
  • eventuali spese di gestione ordinaria dell'autorimessa o del complesso immobiliare;
  • ogni costo connesso all'utilizzo dell'Immobile.

Restano a carico del Locatore le spese di manutenzione straordinaria e quelle relative alla struttura dell'edificio, salvo che si rendano necessarie per fatto o colpa del Conduttore.

Qualora l'Immobile sia inserito in un condominio o complesso immobiliare, il Conduttore si impegna a rispettarne il regolamento, assumendo a proprio carico le conseguenze di eventuali violazioni a lui imputabili.

Art. 7 - Manutenzione, riparazioni e responsabilità

Il Conduttore si obbliga a custodire e mantenere l'Immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, provvedendo a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e alle riparazioni rese necessarie dall'uso.

Restano a carico del Locatore le riparazioni straordinarie relative alla struttura dell'edificio e agli elementi costitutivi dell'Immobile, salvo che si rendano necessarie per fatto o colpa del Conduttore.

È fatto divieto al Conduttore di eseguire opere, modifiche o trasformazioni dell'Immobile senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Eventuali interventi autorizzati resteranno, salvo diverso accordo scritto, acquisiti all'Immobile senza diritto ad alcuna indennità o rimborso.

Il Conduttore è responsabile per i danni arrecati all'Immobile, alle parti comuni o a terzi derivanti da uso improprio o negligente dello stesso.

Alla cessazione del contratto il Conduttore dovrà restituire l'Immobile libero da persone e cose, nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento d'uso.

Il Locatore potrà accedere all'Immobile, previo congruo preavviso, per verifiche o interventi necessari, salvo casi di urgenza.

Art. 8 - Sublocazione e cessione

È vietata la sublocazione, totale o parziale, dell'Immobile, nonché la cessione del presente contratto, senza il preventivo consenso scritto del Locatore.

L'eventuale autorizzazione del Locatore dovrà risultare da atto scritto e non comporterà liberazione del Conduttore originario dalle obbligazioni assunte con il presente contratto, salvo espressa dichiarazione in tal senso.

Qualsiasi utilizzo dell'Immobile da parte di soggetti diversi dal Conduttore, in assenza di autorizzazione scritta, costituirà grave inadempimento contrattuale.

Art. 9 - Esclusione dell'indennità per perdita di avviamento

Le parti dichiarano espressamente che l'Immobile è concesso in locazione per uso esclusivamente privato quale box auto / deposito di beni mobili e che non verrà svolta al suo interno alcuna attività commerciale, professionale o aperta al pubblico.

Pertanto, le parti convengono che al presente contratto non si applicano le disposizioni in materia di indennità per perdita dell'avviamento commerciale di cui agli artt. 34 e seguenti della Legge 27 luglio 1978, n. 392, non ricorrendone i presupposti.

Resta inteso che nessuna indennità o compenso sarà dovuto al Conduttore alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa intervenuta.

Art. 10 - Utilizzo dell'Immobile e rispetto delle norme

Il Conduttore si impegna a utilizzare l'Immobile esclusivamente per la destinazione pattuita e nel rispetto delle norme di legge, del regolamento condominiale (ove esistente) e delle disposizioni eventualmente previste per il complesso immobiliare in cui il bene è inserito.

È fatto divieto di detenere nell'Immobile sostanze infiammabili, esplosive, pericolose o comunque vietate dalla normativa vigente o dal regolamento condominiale.

Il Conduttore si obbliga a non arrecare danno o pregiudizio alle parti comuni dell'edificio e a non porre in essere comportamenti che possano compromettere la sicurezza o la tranquillità del complesso immobiliare.

È fatto divieto di utilizzare l'Immobile per finalità illecite o comunque diverse da quelle convenute.

Eventuali sanzioni, danni o responsabilità derivanti da violazioni delle disposizioni sopra richiamate resteranno a esclusivo carico del Conduttore.

Art. 11 - Recesso e disdetta

Ciascuna parte potrà impedire il rinnovo del contratto alla scadenza mediante disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) nel termine di preavviso previsto all'Art. 3.

Il Conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nei termini e con le modalità previste all'Art. 3.

Il Locatore potrà risolvere il contratto nei casi di inadempimento del Conduttore, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente contratto.

Resta salva la facoltà delle parti di risolvere consensualmente il contratto in qualsiasi momento mediante accordo scritto.

Facolta di recesso anticipato convenzionale registrata ai fini operativi del presente contratto e del piano rate: 

Seleziona come gestire operativamente il recesso anticipato convenzionale in questo contratto.

Art. 12 - Regime fiscale e aggiornamento del canone

Regime fiscale selezionato: .

Le parti danno atto che il presente contratto è soggetto al regime fiscale ordinario previsto dalla normativa vigente.

L'imposta di registro sarà corrisposta nella misura e con le modalità previste dalla legge e ripartita tra le parti in egual misura, salvo diverso accordo scritto. Restano altresì dovute le imposte di bollo, ove previste.

Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente, su richiesta del Locatore, nella misura massima consentita dalla normativa vigente, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi. L'aggiornamento avviene tramite la piattaforma gestionale: il Locatore avvia la richiesta, l'Agenzia inserisce i valori FOI e propone il nuovo canone, il Locatore conferma l'importo definitivo.

L'aggiornamento decorre dalla data di decorrenza indicata al momento della conferma e non ha effetto retroattivo.

Clausola di comunicazione variazione regime fiscale

Il Locatore si impegna a comunicare per iscritto al Conduttore ogni eventuale variazione del regime fiscale applicato al presente contratto entro 30 giorni dalla relativa decorrenza.

Qualora il contratto sia gestito tramite piattaforma digitale di pagamento o amministrazione, le parti si impegnano ad aggiornare tempestivamente anche sulla piattaforma le informazioni relative al regime fiscale applicabile.

Resta inteso che l'eventuale mancato aggiornamento sulla piattaforma non incide sulla validità del regime fiscale effettivamente applicato ai sensi di legge.

Art. 13 - Registrazione, adempimenti fiscali e imposte

Il presente contratto sarà registrato nei termini di legge presso l'Agenzia delle Entrate a cura del Locatore, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Qualora trovi applicazione il regime fiscale ordinario, le imposte di registro e di bollo, ove dovute, saranno ripartite tra le parti in egual misura, salvo diverso accordo scritto, nel rispetto della normativa vigente.

Qualora sia stata esercitata l'opzione per la cedolare secca, non saranno dovute l'imposta di registro e l'imposta di bollo per il periodo di validità dell'opzione, restando ferme le ulteriori disposizioni fiscali previste dalla legge.

In caso di proroga, risoluzione anticipata o altri adempimenti fiscali connessi al presente contratto, le relative formalità saranno eseguite nei termini di legge e gli eventuali oneri sostenuti secondo il regime fiscale applicabile al momento dell'adempimento.

Resta inteso che l'eventuale utilizzo di piattaforme digitali per la gestione amministrativa del rapporto ha finalità esclusivamente organizzative e non incide sugli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 - Conformità e attestazione energetica

Il Locatore dichiara che l'Immobile è conforme, per quanto di propria competenza, ai titoli edilizi e urbanistici esistenti ed è accatastato secondo la normativa vigente.

Le parti danno atto che l'obbligo di dotazione e consegna dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) trova applicazione esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente.

Qualora richiesto dalla legge, il Locatore dichiara di aver messo a disposizione del Conduttore l'Attestato di Prestazione Energetica in corso di validità prima della sottoscrizione del presente contratto.

Il Conduttore dichiara di aver preso visione dell'Immobile e di ritenerlo idoneo all'uso convenuto, accettandolo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali e utilizzo di piattaforme digitali

Il trattamento dei dati personali delle parti avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna parte dichiara di agire, con riferimento ai dati personali dell'altra parte acquisiti nell'ambito del presente contratto, in qualità di autonomo titolare del trattamento, trattando i dati esclusivamente per finalità connesse alla conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per l'adempimento di obblighi di legge.

Qualora per la gestione del rapporto venga utilizzata una piattaforma digitale o applicazione informatica (ivi inclusa la piattaforma “Brevam”), ciascuna parte:

  • dichiara di aver preso visione delle relative informative privacy e condizioni d'uso;
  • si impegna a utilizzare la piattaforma nel rispetto della normativa vigente;
  • resta esclusivamente responsabile della correttezza e liceità dei dati personali inseriti o comunicati tramite la stessa.

La piattaforma digitale costituisce mero strumento tecnico di gestione operativa del rapporto (quale, a titolo esemplificativo, tracciamento pagamenti, archiviazione documentale o comunicazioni) e non assume alcun ruolo nella determinazione delle finalità e modalità del trattamento dei dati effettuato dalle parti nell'ambito del presente contratto.

Resta esclusa ogni responsabilità del gestore della piattaforma per l'uso improprio dei dati personali da parte delle parti.

Art. 16 - Inadempimento, morosità e tutela del Locatore

Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione o degli eventuali oneri accessori alle scadenze pattuite costituisce inadempimento contrattuale.

In caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute matureranno interessi di mora nella misura del tasso legale pro tempore vigente, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza, salvo il maggior danno ove provato.

Il persistente inadempimento del Conduttore legittimerà il Locatore ad agire per la risoluzione del contratto e per il rilascio dell'Immobile nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Resta salva la facoltà del Locatore di richiedere il risarcimento dei danni subiti e il rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

L'eventuale tolleranza del Locatore in caso di ritardi nei pagamenti non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dall'inadempimento né modifica delle scadenze contrattuali.

Art. 17 - Comunicazioni tra le parti

Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita se trasmessa:

  • a mezzo raccomandata A/R;
  • a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
  • a mezzo posta elettronica ordinaria, purché sia possibile dimostrarne l'avvenuta ricezione;
  • ovvero tramite eventuale piattaforma digitale di gestione del rapporto contrattuale, ove utilizzata dalle parti.

Le comunicazioni saranno inviate ai recapiti indicati in premessa o a quelli successivamente comunicati per iscritto.

Le comunicazioni effettuate tramite PEC si considerano ricevute alla data risultante dalla ricevuta di consegna; quelle inviate tramite raccomandata si considerano ricevute alla data risultante dall'avviso di ricevimento o, in caso di compiuta giacenza, decorsi i termini di legge.

L'eventuale utilizzo di una piattaforma digitale per l'invio di notifiche o comunicazioni costituisce strumento tecnico di trasmissione; resta onere delle parti verificare periodicamente i recapiti forniti.

Il mancato aggiornamento dei recapiti non potrà essere opposto come causa di inefficacia delle comunicazioni regolarmente inviate all'ultimo indirizzo noto.

Art. 18 - Foro competente, mediazione e norme finali

Per ogni controversia derivante dal presente contratto o comunque ad esso connessa si applicano le disposizioni in materia di competenza territoriale previste per le locazioni ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. È competente il Tribunale del luogo in cui è situato l'Immobile, salvo inderogabili disposizioni di legge.

Le parti prendono atto che, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per le controversie in materia di locazione è previsto il previo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ove applicabile.

Qualora una o più clausole del presente contratto dovessero essere dichiarate nulle o inefficaci, le restanti disposizioni resteranno pienamente valide ed efficaci tra le parti.

Il presente contratto costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, avente ad oggetto l'Immobile.

Ogni modifica o integrazione al presente contratto dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le parti.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa vigente in materia di locazioni ad uso diverso dall'abitativo.

Clausola relativa alla piattaforma digitale

La piattaforma digitale eventualmente utilizzata per la generazione, gestione o archiviazione del presente contratto costituisce esclusivamente uno strumento tecnico di supporto alla compilazione, organizzazione e tracciabilità delle operazioni connesse al rapporto locatizio.

La piattaforma non è parte del presente contratto e non assume diritti, obblighi o responsabilità propri del Locatore o del Conduttore.

Eventuali funzioni digitali di invio, promemoria, conferma o firma hanno valore organizzativo e operativo nei limiti della normativa vigente e non sostituiscono gli adempimenti di legge eventualmente richiesti per la validità, efficacia o registrazione del contratto.

Le parti restano uniche responsabili:

  • della correttezza e veridicità dei dati inseriti,
  • della verifica del contenuto contrattuale prima della sottoscrizione,
  • dell'adempimento degli obblighi fiscali e normativi connessi al rapporto.
Allegati
Inventario
Verbale di consegna
Regolamento condominiale
Planimetria
Altro:
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo e data
Intermediario (se presente)
Il Locatore
Il Conduttore
Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Conduttore dichiara di aver letto e di approvare specificamente e separatamente le seguenti clausole del presente contratto: Art. 4, Art. 7, Art. 8, Art. 11, Art. 16, Art. 18. La firma apposta qui di seguito costituisce specifica approvazione scritta di tali clausole, distinta e aggiuntiva rispetto alla sottoscrizione del contratto.

Il Conduttore — Firma di specifica approvazione
(firma distinta obbligatoria ex art. 1341 c.c.)