Salta al contenuto principale

Crea un contratto

Questo template non costituisce consulenza legale: verifica e personalizza con un professionista prima dell'uso.

Rif. STUDENTI
Studenti - porzione immobile - cedolare_secca - fidejussione_bancaria - forfettaria
Informazioni sul documento

Il presente contratto è stato redatto sulla base dei dati e delle opzioni selezionate dalle parti tramite piattaforma digitale.

Le parti dichiarano di aver letto attentamente il contenuto del presente documento, di averne compreso integralmente le clausole e di ritenerlo conforme alla propria volontà negoziale.

Resta ferma la necessità di adempiere agli obblighi di legge connessi alla tipologia contrattuale prescelta (es. registrazione, eventuale attestazione di rispondenza, comunicazioni obbligatorie).

TRA

Il Sig./La Sig.ra ,

nato/a a il ,

Codice Fiscale ,

residente in ,

(di seguito denominato/a "Locatore")

E

Il Sig./La Sig.ra ,

nato/a a il ,

Codice Fiscale ,

residente in ,

(di seguito denominato/a "Conduttore")

Con l'intervento dell'agenzia immobiliare ,

con sede in , P.IVA ,

iscritta al REA n. , che ha svolto attività di mediazione ai sensi della normativa vigente.

Le parti, come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue.

Studenti - porzione immobile - cedolare_secca - fidejussione_bancaria - forfettaria
Rif. STUDENTI
Pagina 2 / 2
Premesso che

Il Locatore dichiara di avere la piena disponibilità dell'immobile e di concederlo in locazione al Conduttore, che accetta, alle condizioni di seguito riportate.

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il Locatore concede in locazione al Conduttore, che accetta, una porzione dell'unità immobiliare ad uso abitativo, sita in , n.  (di seguito, la “Porzione”).

La Porzione è identificata come segue:

.

L'unità immobiliare di cui la Porzione fa parte è censita al Catasto Fabbricati del Comune di , foglio , particella , subalterno , categoria catastale .

Il Conduttore avrà diritto di utilizzare in comune con gli altri eventuali conduttori dell'immobile le seguenti parti: .

La locazione riguarda esclusivamente la Porzione sopra descritta; nessun diritto esclusivo è riconosciuto sulle restanti parti dell'immobile, salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto.

La Porzione è concessa per uso esclusivamente abitativo e per soddisfare esigenze abitative di natura universitaria del Conduttore ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 2 - Destinazione d'uso

La Porzione locata è destinata ad uso abitativo esclusivo del Conduttore per esigenze abitative di natura universitaria, connesse alla frequenza di corsi presso l'Università o istituto di formazione indicato nel presente contratto.

Il Conduttore potrà utilizzare le parti comuni dell'immobile nei limiti della normale convivenza e nel rispetto degli altri eventuali conduttori.

È fatto divieto di mutare la destinazione d'uso della Porzione o delle parti comuni senza il preventivo consenso scritto del Locatore e nel rispetto della normativa vigente.

È vietato destinare la Porzione o le parti comuni a uso ricettivo, turistico o comunque diverso da quello abitativo pattuito.

Il Conduttore si impegna a non concedere a terzi l'utilizzo stabile della Porzione o delle parti comuni e a rispettare le regole di civile convivenza e il regolamento condominiale, ove esistente.

Art. 3 - Durata

Il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per soddisfare esigenze abitative di natura universitaria del Conduttore.

Il Conduttore dichiara:

  • di essere iscritto presso ;
  • di frequentare il corso di ;
  • che la sede del corso è situata nel Comune di  o in Comune limitrofo rispetto a quello in cui è ubicato l'Immobile;
  • di avere la propria residenza anagrafica in Comune diverso da quello in cui si trova l'Immobile.
⚠ Avviso per l'operatore — Requisito del comune sede universitaria (L. 431/1998, art. 5 c. 2): Per la validità del contratto per studenti universitari, la sede del corso di studi dichiarata dal conduttore deve essere situata nel Comune in cui si trova l'immobile o in un Comune limitrofo, ai sensi dell'art. 5, co. 2, della L. 431/1998 e del D.M. 30/12/2002. La verifica della corrispondenza tra il Comune dichiarato, il Comune sede dell'immobile e l'effettiva natura di comune limitrofo (ai sensi delle classificazioni ISTAT e delle convenzioni locali) è responsabilità esclusiva del mediatore che ha istruito la pratica e delle parti contraenti. Un'errata qualificazione può comportare la riqualificazione del contratto in locazione ordinaria 4+4. Brevam si limita a fornire lo strumento di redazione e non assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza delle dichiarazioni rese dal conduttore né alla verifica dei requisiti di legge per questa tipologia contrattuale.

Il contratto ha durata di mesi , con decorrenza dal  e scadenza al .

Alla scadenza, il contratto si rinnoverà automaticamente per eguale periodo, salvo disdetta del Conduttore da comunicarsi al Locatore mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno tre mesi.

Il Conduttore potrà recedere anticipatamente per gravi motivi, con preavviso scritto di almeno tre mesi.

Il Locatore potrà esercitare la disdetta alla scadenza esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di locazioni abitative per studenti universitari.

Qualora vengano meno i presupposti soggettivi previsti dalla legge per la stipula del presente contratto, le parti si impegnano a regolare il rapporto secondo la disciplina applicabile.

Le parti danno atto che il canone è stato determinato con riferimento all'accordo territoriale applicabile al Comune di Milano (MI), sulla base del riferimento operativo Accordo territoriale Milano studenti 2023 - fascia ordinaria, tenuto conto della superficie autodichiarata pari a 48 mq e del range territoriale compreso tra 12/mq e 15/mq.

Il soggetto che ha predisposto il presente contratto conferma di avere verificato la coerenza del canone pattuito con i parametri territoriali sopra richiamati.

Art. 4 - Canone e modalità di pagamento

Il canone di locazione è convenuto in €  mensili, da corrispondersi entro il giorno  di ogni mese.

Le parti convengono che il pagamento del canone e di ogni altro importo dovuto in forza del presente contratto avverrà, quale modalità ordinaria di adempimento concordata, tramite la piattaforma digitale “Brevam”, che consente la gestione e la tracciabilità dei pagamenti mediante intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

La piattaforma costituisce esclusivamente uno strumento tecnico di gestione del pagamento e di registrazione delle operazioni effettuate; essa non assume obblighi di garanzia circa il buon esito delle singole transazioni, che restano soggette alla disponibilità dei fondi del Conduttore e alle condizioni dell'intermediario di pagamento.

Il pagamento si considera effettuato alla data di esecuzione dell'operazione tramite la piattaforma, salvo buon fine della transazione.

In caso di temporaneo e comprovato malfunzionamento tecnico della piattaforma o di oggettiva impossibilità di utilizzo della stessa, il pagamento potrà essere effettuato mediante strumenti alternativi tracciabili concordati tra le parti, fermo restando l'obbligo del Conduttore di rispettare le scadenze pattuite.

Dati convenuti per l'effettuazione dei pagamenti alternativi:

IBAN:  Intestatario: 

Causale (suggerita): “

Art. 5 - Garanzia fideiussoria

Garanzia prevista: 

Il Conduttore si impegna a consegnare al Locatore, entro la data di sottoscrizione del presente contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, rilasciata da primario istituto operante sul territorio nazionale.

La fideiussione dovrà avere un importo pari ad € , con validità per l'intera durata del contratto, comprese eventuali proroghe o rinnovi, e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 c.c.

Il mancato rilascio della fideiussione costituirà grave inadempimento contrattuale.

Alla cessazione del contratto, previa verifica dell'integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Locatore rilascerà dichiarazione di liberatoria ai fini dello svincolo della garanzia.

Art. 6 - Spese, oneri e utenze (Porzione di immobile)

Le spese condominiali ordinarie relative all'unità immobiliare di cui la Porzione fa parte sono a carico del Conduttore in misura proporzionale alla quota di utilizzo della Porzione, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Le utenze relative all'immobile (quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, TARI e altri servizi comuni) saranno ripartite secondo una delle seguenti modalità:

in parti uguali tra i conduttori dell'immobile;in proporzione al numero degli occupanti;mediante quota forfettaria pari a €  mensili;secondo il seguente criterio dettagliato:

Qualora le utenze siano intestate al Locatore o a uno dei conduttori, ciascun conduttore sarà tenuto a rimborsare la propria quota entro  giorni dalla richiesta documentata.

Eventuali conguagli derivanti da differenze tra acconti versati e consumi effettivi saranno regolati tra le parti entro  giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa.

Restano a carico del Locatore le spese di manutenzione straordinaria e quelle relative alla struttura dell'edificio, salvo diverse previsioni inderogabili di legge.

Art. 7 - Manutenzione, riparazioni, migliorie

Il Conduttore si obbliga a mantenere la Porzione locata in buono stato di conservazione, provvedendo alla manutenzione ordinaria e alle piccole riparazioni derivanti dall'uso.

Le parti comuni dell'immobile dovranno essere utilizzate con diligenza e nel rispetto degli altri conduttori. Il Conduttore si impegna a non alterarne la destinazione, a non occuparle in via esclusiva e a non impedire il pari utilizzo agli altri aventi diritto.

Ciascun conduttore è responsabile dei danni arrecati alla propria Porzione e, in solido con gli altri conduttori, dei danni arrecati alle parti comuni, salvo che sia possibile individuare il responsabile diretto.

È vietato eseguire opere o modifiche alla Porzione o alle parti comuni senza preventiva autorizzazione scritta del Locatore.

Consegna e riconsegna: le parti si impegnano a redigere, ove possibile, verbale di consegna con descrizione dello stato della Porzione e delle parti comuni, nonché inventario degli arredi, letture contatori e numero di chiavi consegnate.

Alla cessazione del contratto il Conduttore dovrà riconsegnare la Porzione libera da persone e cose e restituire le chiavi ricevute. Eventuali danni eccedenti il normale deterioramento d'uso saranno contestati per iscritto.

Il Locatore potrà accedere alla Porzione previo congruo preavviso per verifiche, manutenzioni o visite in vista di nuova locazione, salvo casi di urgenza.

Art. 8 - Divieti: sublocazione, cessione, ospitalità

È vietata la sublocazione totale o parziale della Porzione locata, nonché la cessione del presente contratto, senza il preventivo consenso scritto del Locatore.

L'eventuale autorizzazione del Locatore non comporterà liberazione del Conduttore dalle obbligazioni contrattuali, salvo espressa dichiarazione scritta in tal senso.

L'ospitalità temporanea di terzi è consentita nei limiti della normale convivenza e purché non si protragga in modo continuativo tale da configurare stabile occupazione della Porzione o delle parti comuni.

È fatto espresso divieto di destinare la Porzione o le parti comuni a uso ricettivo, turistico o comunque diverso da quello abitativo universitario pattuito.

Il Conduttore è responsabile anche per i comportamenti dei soggetti ospitati.

La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 9 - Recesso

Il Conduttore può recedere anticipatamente dal contratto per gravi motivi, ai sensi della normativa vigente in materia di locazioni abitative per studenti universitari, mediante comunicazione scritta al Locatore da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso avrà effetto decorso il termine di preavviso, restando il Conduttore obbligato al pagamento del canone e degli eventuali oneri accessori maturati fino alla data di effettiva cessazione del rapporto.

Alla scadenza del contratto, il Conduttore potrà impedire il rinnovo automatico mediante disdetta da comunicarsi con le medesime modalità e nel termine di preavviso previsto all'Art. 3.

Il Locatore potrà esercitare la disdetta alla scadenza esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 - Animali domestici e fumo

In relazione alla detenzione di animali domestici, le parti convengono quanto segue: 

La detenzione di animali domestici è consentita previa autorizzazione scritta del Locatore; il Conduttore resta in ogni caso responsabile per eventuali danni arrecati all'immobile, alle parti comuni e a terzi, nonché per il rispetto delle norme igienico-sanitarie e del regolamento condominiale ove esistente.

In relazione al fumo all'interno dell'immobile, le parti convengono quanto segue: 

È fatto divieto al Conduttore di fumare all'interno dell'immobile; eventuali danni o interventi di ripristino necessari a causa della violazione del presente divieto saranno posti a carico del Conduttore.

Art. 11 - Recesso e disdetta

Il Conduttore può recedere anticipatamente per gravi motivi, dandone comunicazione al Locatore con preavviso scritto di almeno  mesi (salvo diverso termine previsto dalla legge o dal presente contratto).

La disdetta alla prima scadenza e le cause di diniego del rinnovo da parte del Locatore seguono la disciplina della locazione abitativa applicabile al tipo di contratto prescelto.

Facolta di recesso anticipato convenzionale registrata ai fini operativi del presente contratto e del piano rate: 

Seleziona come gestire operativamente il recesso anticipato convenzionale in questo contratto.

Art. 12 - Regime fiscale e rinuncia agli aggiornamenti

Regime fiscale selezionato: .

Il Locatore dichiara di optare per il regime fiscale della cedolare secca ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Per tutta la durata dell'opzione, il Locatore rinuncia espressamente alla facoltà di richiedere qualsiasi aggiornamento del canone di locazione, inclusa la variazione dell'indice ISTAT, ai sensi della normativa vigente.

L'eventuale revoca dell'opzione per la cedolare secca comporterà il ripristino della disciplina ordinaria degli aggiornamenti del canone nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 13 - Registrazione e imposte

Le parti si impegnano a registrare il contratto nei termini di legge e a corrispondere imposta di registro/bollo ove dovute, salvo opzione per cedolare secca.

Le parti danno atto che l'eventuale attestazione di rispondenza è stata acquisita ovvero verificata come non necessaria in relazione al caso concreto e alle agevolazioni richieste.

La documentazione richiamata ai fini dell'accordo territoriale e delle eventuali attestazioni resta conservata agli atti del soggetto che ha predisposto il contratto.

Le spese di registrazione saranno ripartite secondo legge e/o accordo tra le parti. L'eventuale utilizzo della piattaforma/app per promemoria e tracciamento pagamenti ha finalità organizzative e non modifica gli obblighi contrattuali tra le parti.

Art. 14 - Attestato di Prestazione Energetica e conformità

Il Locatore dichiara che l'immobile è dotato di Attestato di Prestazione Energetica (APE) in corso di validità, redatto ai sensi della normativa vigente, e di averne consegnato copia al Conduttore prima della sottoscrizione del presente contratto.

Il Conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensive dell'Attestato di Prestazione Energetica, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.

Il Locatore dichiara altresì che l'immobile è conforme, per quanto di sua competenza, alla normativa edilizia e urbanistica vigente, salvo eventuali irregolarità non rilevanti ai fini dell'uso abitativo pattuito.

Art. 15 - Trattamento dati personali

I dati personali delle parti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e agli adempimenti di legge.

Qualora venga utilizzata una piattaforma/app di gestione (es. promemoria pagamenti, archiviazione, inviti), ciascuna parte resta responsabile dei dati conferiti e deve prendere visione delle informative privacy e delle condizioni d'uso della piattaforma.

Art. 16 - Morosità e interessi di mora

Il mancato pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori alle scadenze pattuite costituisce inadempimento contrattuale e potrà legittimare il Locatore ad attivare le tutele previste dalla legge per la tutela dei propri diritti, ivi comprese le procedure per la risoluzione del contratto e il rilascio dell'immobile nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Resta in ogni caso applicabile la disciplina di cui all'art. 5 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni.

Sulle somme dovute e non corrisposte matureranno interessi di mora nella misura del tasso legale pro tempore vigente, salvo diverso accordo scritto tra le parti nei limiti di legge.

L'eventuale ritardo nel pagamento non comporterà decadenza automatica dal beneficio del termine né risoluzione di diritto del contratto, restando ogni valutazione rimessa alle disposizioni di legge.

Art. 17 - Comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti relative al presente contratto saranno effettuate per iscritto (raccomandata A/R, PEC, email) ai recapiti indicati in premessa, salvo aggiornamenti comunicati.

Art. 18 - Foro competente e norme finali

Per ogni controversia derivante dal presente contratto si applicano le norme sulla competenza territoriale previste per le locazioni. In via generale, è competente il Foro del luogo in cui è situato l'immobile, salvo inderogabili disposizioni.

Le parti prendono atto che, per le controversie in materia di locazione, può essere previsto un tentativo di mediazione obbligatoria(D.Lgs. 28/2010) ove applicabile.

Ogni modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto. Per quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e alla normativa speciale in materia di locazioni abitative.

Clausola relativa alla piattaforma digitale

La piattaforma digitale eventualmente utilizzata per la generazione, gestione o archiviazione del presente contratto costituisce esclusivamente uno strumento tecnico di supporto alla compilazione, organizzazione e tracciabilità delle operazioni connesse al rapporto locatizio.

La piattaforma non è parte del presente contratto e non assume diritti, obblighi o responsabilità propri del Locatore o del Conduttore.

Eventuali funzioni digitali di invio, promemoria, conferma o firma hanno valore organizzativo e operativo nei limiti della normativa vigente e non sostituiscono gli adempimenti di legge eventualmente richiesti per la validità, efficacia o registrazione del contratto.

Le parti restano uniche responsabili:

  • della correttezza e veridicità dei dati inseriti,
  • della verifica del contenuto contrattuale prima della sottoscrizione,
  • dell'adempimento degli obblighi fiscali e normativi connessi al rapporto.
Allegati
Inventario
Verbale di consegna
Regolamento condominiale
Planimetria
Altro:
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo e data
Intermediario (se presente)
Il Locatore
Il Conduttore
Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Conduttore dichiara di aver letto e di approvare specificamente e separatamente le seguenti clausole del presente contratto: Art. 4, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 16, Art. 18. La firma apposta qui di seguito costituisce specifica approvazione scritta di tali clausole, distinta e aggiuntiva rispetto alla sottoscrizione del contratto.

Il Conduttore — Firma di specifica approvazione
(firma distinta obbligatoria ex art. 1341 c.c.)